Art. 27.
(Sorveglianza).

      1. La sorveglianza prevista dall'articolo 14 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni, è esercitata dal presidente della corte d'appello sulle sezioni specializzate e dal procuratore generale della stessa corte sugli uffici del pubblico ministero operanti nel distretto.